società fiduciaria intestataria dei
titoli, ne esercita i soli diritti incorporati
Trib. Saluzzo,
28.06.2000, in Società, 2000, pag. 1350
Alla società fiduciaria, istituzionalmente
esercente l'amministrazione di beni per conto
terzi, come tale soggetto dalla disciplina di cui alla
L. 23.11.1939, n. 1966, per effetto del
trasferimento fiduciario dei titoli
azionari, non se ne trasferisce la proprietà, che permane in capo al fiduciante, ma la sola legittimazione
all'esercizio dei diritti incorporati dei titoli, primo tra tutti il diritto di partecipare all'assemblea, al fine di far valere le
proprie ragioni, iscrivendo il trasferimento fiduciario in proprio favore nel libro soci e depositando i
titoli.
La società
fiduciaria, non potendosi considerare effettiva
proprietaria dei titoli a essa
intestati, non può agire a tutela del diritto
di proprietà in essi incorporato intentando un'azione contro l'abuso dell'usufruttuario riservata al nudo proprietario e non al soggetto legittimato all'esercizio dei
diritti connessi alla
partecipazione societaria.
La società
fiduciaria sarebbe legittimata a proporre l'azione di cui al c. 2, art. 1015,c.c.,
soltanto se documentasse di avere ricevuto in tal senso specifica
autorizzazione del fiduciante.